La voce da controllare nel contratto della polizza auto: LA CLAUSOLA DI RIVALSA
In fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione auto di qualsiasi tipologia, è importante verificare la presenza della clausola di rivalsa; individuare questo punto nel contratto e leggerne attentamente il contenuto. E’ anche possibile che questa voce sia presente nel contratto con la denominazione di clausola di esclusione. La clausola di rivalsa indica l’elenco di ipotesi e situazioni in cui la compagnia assicurativa, nonostante la verifica della situazione per cui il suo cliente è assicurato, per esempio infortunio al conducente, non ha l’obbligo di risarcire il danno.
In linea generale, e per la maggior parte delle compagnie assicurative, la clausola di rivalsa o di esclusione indica delle situazioni che riguardano lo stile di guida del conducente, la sua attenzione, il suo seguire le regole del codice della strada. Nel caso di mancato rispetto di queste norme, il sinistro provocato e i contestuali danni provocati a terzi, non sono coperti e sono direttamente addebitati sull’assicurato. Per questo motivo è importante scegliere un’assicurazione auto che contenga la clausola di rivalsa che faccia riferimento al risarcimento dei danni anche in caso di disattenzione e incuria del conducente – fattore primario di sinistri, soprattutto se non si è esperti alla guida o se se si è neo-patentati, per esempio.
La clausola di rivalsa nell'assicurazione auto: COME FUNZIONA
Stando a quanto stabilito sopra, non si deve però pensare che il cliente, sottoscrittore della polizza che causa un sinistro per un suo stile di guida non virtuoso e con la sottoscrizione di una polizza nella quale la clausola di rivalsa fa riferimento al mancato risarcimento in questi casi, venga lasciato solo nel pagamento della totalità dei danni causati a terzi.
La compagnia assicurativa, in caso di sinistro, ha l’obbligo di corrispondere un risarcimento in base ai massimali stabiliti nel contratto della polizza auto, ma allo stesso tempo può richiedere al suo cliente la restituzione della spesa totale o parziale della somma pagata – sempre in base alla condizioni contrattuali. Proprio per questo motivo la clausola acquista il nome di diritto di rivalsa.
TANTO PER INTENDERCI: come detto precedentemente, per comprendere bene, se il contratto di assicurazione auto che si sta firmando ha la possibilità di coprire tutti i casi e non si awalga di questa clausola, in cui andremo a pagare i danni causati involontariamente dal nostro stile di guida, è importante verificare il contenuto di questa voce.
Qual è la differenza tra assicurazioni tradizionali e dirette?
La differenza sostanziale fra le compagnie assicurative tradizionali e le compagnie dirette è la presenza sul territorio: le assicurazioni tradizionali infatti hanno una rete di agenzie e di intermediari che permettono loro un rapporto vis-à-vis con il cliente. Le compagnie dirette invece non hanno sedi aperte al pubblico e operano esclusivamente con i canali diretti, ovvero il proprio sito internet e il cali center dedicato.
Le procedure per qualunque evenienza sono però le stesse: anche le compagnie dirette hanno i periti sul territorio in caso di sinistro, e una rete di carrozzerie o centri assistenza convenzionati. Le assicurazioni dirette, non avendo a libro paga intermediari e sedi fisiche, possono applicare a parità di condizioni prezzi più competitivi.
Cos'è la sostituzione della polizza assicurativa?
Nel caso in cui, durante il periodo di validità di un contratto assicurativo, dovessero emergere delle esigenze che rendono necessaria la sostituzione della polizza in essere, è prevista la possibilità di apportate variazioni al contratto.
Nell’ambito dei contratti di RCA (Responsabilità civile auto) e RC Moto l’operazione si realizza a seguito dell’acquisto di un nuovo veicolo con conseguente alienazione del vecchio e permette all’assicurato di mantenere l’attestato di rischio e la relativa classe di merito.
La sostituzione della polizza è ammessa solo se si rispettano determinati requisiti, nello specifico:
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- il proprietario del nuovo veicolo deve essere lo stesso proprietario del mezzo precedente;
- il proprietario deve perdere la proprietà del mezzo a cui la polizza si riferisce a seguito di vendita, rottamazione, furto, consegna in conto vendita;
- il nuovo veicolo deve essere della stessa tipologia di quello assicurato precedentemente.
Quando i requisiti di cui sopra sono rispettati, i documenti richiesti dall’agenzia per effettuare la sostituzione della polizza RC sono:
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- certificato e carta verde dell’assicurazione;
- libretto di circolazione della nuova auto o moto;
- attestazione che provi l’alienazione del vecchio veicolo
A seguito della sostituzione dell’RC, la compagnia provvederà a ricalcolare il premio: la valutazione della nuova situazione potrebbe generare un rimborso o una richiesta di integrazione del premio assicurativo.
Oltre alla sostituzione della polizza, ci sono altre circostanze in cui all’assicurato si pone la necessità di gestire la propria assicurazione, ad esempio quando bisogna chiederne l’annullamento, la sospensione, o la riattivazione.
Cosa fare in caso di incidente?
La prima cosa da fare dopo un sinistro è mantenere la calma ed evitare discussioni molto accese o litigi in quanto comportamenti controproducenti. I veicoli non devono essere spostati quando l’incidente causa gravi danni alle cose e alle persone, ma in questo caso è necessario chiamare le Forze dell’Ordine e il 118. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 189 comma sesto del codice della strada, chiunque sia coinvolto in un sinistro stradale, a prescindere dalla propria responsabilità nel sinistro stesso, è obbligato a prestare assistenza alle persone ferite (Cassazione penale sez. IV, 07/02/2018 n.10736).
Per sinistri più lievi è invece vietato ostruire il flusso del traffico, con eventuali intralci alla circolazione che potranno essere puniti da una multa variabile dai 38 ai 155 euro.
I guidatori coinvolti nella collisione devono sempre redigere il modulo blu di constatazione amichevole (CAI) al fine di spiegare e mettere per iscritto quanto accaduto. Il modello non va firmato se non si è d’accordo sulla versione dei fatti con l’altro guidatore, ma in questo caso un’alternativa è compilare due constatazioni separate.
Fondamentale è anche individuare possibili testimoni, visto che in un eventuale processo possono risultare decisivi. In caso di sinistro limitato ai soli danni alle cose, è obbligatorio indicarli sin dalla denuncia di sinistro o dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa. In più, se la persona ha testimoniato in almeno tre cause per incidenti stradali, il giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza.
Ricordiamo che per l’indennizzo il danneggiato può usufruire della procedura di risarcimento diretto, che permette di rivolgersi direttamente alla propria compagnia al fine di snellire il procedimento. L’iter potrà essere seguito se i veicoli coinvolti sono stati identificati (nonché immatricolati in Italia e con una polizza assicurativa in essere) e se le eventuali lesioni riportate sono considerate lievi (non devono superare la soglia del 9% di permanente invalidità).
Ricordiamo che l’assicurato ha solo tre giorni di tempo per denunciare il sinistro: se il termine non è rispettato, l’assicuratore potrebbe ridurre il risarcimento.
In caso di scontro con un veicolo con targa estera, non sarà possibile applicare la procedura di risarcimento diretto. In questo caso la competenza del sinistro spetta all’UCI, Ufficio Centrale Italiano, al quale il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento. L’Ufficio prvvederà a contattare la compagnia estera, che a sua volta si avvarrà di una società assicuratrice italiana a cui affidare l’analisi del sinistro.
In tutti gli altri casi sarà necessario seguire la procedura tradizionale, richiedendo un indennizzo dei danni alla compagnia assicurativa della controparte. L’assicuratore, una volta stabilita la percentuale di colpa, ha a disposizione 60 giorni per far pervenire un’offerta alla parte lesa, un termine che si dimezza nel caso in cui la constatazione amichevole sia firmata da entrambi i conducenti dei veicoli.
Quali sono i documenti che bisogna possedere dopo l'acquisto della polizza assicurativa auto? Ovvero, quali atti devono essere rilasciati dalla compagnia assicurativa al cliente?
I documenti che la compagnia assicurativa rilascerà, una volta acquistata la polizza e stipulato il contratto sono i seguenti, ovvero:
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- la polizza, nonché il contratto che si è firmato;
- il certificato di assicurazione, con il quale si attesta l’esistenza, la validità e la durata della copertura;
- la carta verde, ovvero documento necessario che consente di andare all’estero con la vettura assicurata.
Il contraente di una polizza RCA può essere una persona diversa dall'intestatario PRA?
Il contraente di una polizza RCA può essere una persona fisica differente, rispetto all’intestatario PRA (Pubblico Registro Automobilistico), in quanto, i soggetti interessati in ogni assicurazione auto possono essere due, ovvero i seguenti:
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- il proprietario del veicolo, il quale compare all’interno del libretto di circolazione;
- colui che stipula e paga la polizza RCA
Inoltre, il contraente dell’assicurazione può essere differente da anno in anno, ma può sempre conservare la classe di merito acquisita dal proprietario del veicolo, a patto che quest’ultimo rimanga invariato.
È possibile rimborsare l'importo del sinistro nel caso di disdetta del contratto?
L’importo previsto per il risarcimento del sinistro può essere concesso solo nel caso in cui le condizioni contrattuali lo prevedono.
Il rimborso, liquidato dal danneggiato, sarà rimborsabile al momento della scadenza del contratto, al fine di evitare l’applicazione del sistema malus, il quale provocherebbe l’inevitabile declino nella classe di merito. In questi casi, è importante accertarsi che il sinistro rimborsato non venga riportato sull’attestato di rischio, rilasciato dalla compagnia assicurativa.
È possibile procedere alla riattivazione di una polizza auto precedentemente sospesa per un veicolo diverso?
La riattivazione di una polizza auto sospesa può essere riattivata nel caso in cui si cambi veicolo, a patto che il proprietario sia il medesimo.
La clausola limitativa, in questione, è rappresentata dal fatto che il veicolo vecchio deve essere stato obbligatoriamente venduto, demolito o esportato definitivamente all’estero.
Non esistono precise norme di legge che disciplinino la dimostrazione di quest’ultima condizione, tuttavia è possibile constatare la veridicità, dal verificarsi delle seguenti condizioni, ovvero:
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- nel caso in cui un’auto fosse venduta o data in affidamento a un concessionario o a un commerciante di veicoli, la compagnia assicurativa richiederà una copia dell’atto di vendita;
- nel caso in cui la vecchia auto venisse affidata in conto vendita, la compagnia richiederà la copia della procura a vendere;
- nel caso in cui la vettura fosse stata rubata, è sufficiente presentare la copia della denuncia;
- nel caso in cui la vettura fosse stata demolita, la compagnia richiederà una copia del demolitore autorizzato.
La polizza assicurativa di un'auto è valida anche nel caso di un viaggio in un paese straniero?
La polizza copre automaticamente le auto anche in paesi stranieri, solo nel caso in cui questi ultimi fossero associati al sistema Carta Verde.
Nel caso in cui il paese estero non fossero associati al sistema (come ad esempio gli Stati Uniti d’America o il Canada), allora alla frontiera deve essere stipulata una polizza temporanea.
Prima di mettersi in viaggio, dunque, è necessario richiedere sempre informazioni circa la Carta Verde, alla propria compagnia di assicurazioni.
Se malauguratamente un'auto assicurata subisce un furto e poi la stessa causa un incidente, chi paga i danni?
Dopo aver effettuato la normale denuncia di furto alle Autorità di competenza e aver fornito la copia della stessa alla compagnia assicurativa, sarà direttamente il Fondo Vittime della strada che effettuerà il pagamento degli eventuali danni ai terzi, a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui è stata presentata la denuncia, senza che il compenso si ripercuota sull’assicurato.